Diritto e Procedura Penale
Nel processo penale la sentenza non arriva mai ad un tratto, è il processo stesso che poco a poco si trasforma in sentenza.
Lo Stato proibisce determinati comportamenti umani classificandoli come reati per mezzo di una “minaccia” di una specifica sanzione afflittiva , ovvero la pena, tutelando così i valori fondanti di un popolo. Ed è il tipo di sanzione, “la pena”, che distingue il reato, l’illecito penale, dall’illecito civile e dall’illecito amministrativo. E ancora, è il tipo di sanzione, cioè “la pena”, a distinguere la norma penale da quella civile e amministrativa. La sanzione conseguente alla violazione di un precetto penale è la pena, di forma o gravità diversa a seconda del reato. Gli illeciti penali si distinguono in delitti e contravvenzioni: i primi sono quei reati per cui è prevista la pena dell’ergastolo, della reclusione, della multa, mentre le contravvenzioni sono quei reati per cui è prevista la pena dell’arresto oppure dell’ammenda. La disposizione penale è quindi composta dal precetto, che proibisce un determinato comportamento umano, e dalla sanzione, che prevede le conseguenze per la violazione del precetto.
È da chiarire che, anche se alcuni reati sono generalmente uguali nei diversi Stati del mondo, le pene possono essere diverse, come pure molti reati sono diversi da Stato a Stato, nel senso sia che si attribuisce una diversa gravità ai medesimi comportamenti asociali sia che ogni stato punisce certi comportamenti ma non certi altri, il tutto secondo l’evoluzione del diritto e della società nel mondo.